Normativa riguardante il Paracadutismo: il D.M. 467 - T

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

 

VISTO l'art. 731 del Codice della Navigazione come modificato dall'art. 3 della Legge 13 Maggio 1983, n. 213;

 

VISTO il D.P.R. 18 novembre 1988 n. 566 relativo all'approvazione del Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. l0 del suddetto D.P.R. 18 Novembre 1988 n. 566, i programmi di addestramento devono essere stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti;

 

VISTO il D.M. 124/T del 12 luglio 1991 col quale sono stati approvati alcuni programmi di addestramento e le modalità relative a1l'addestramento e agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche;

 

PRESO ATTO delle richieste e delle osservazioni pervenute nel frattempo da parte degli operatori del settore, in ordine alla attuazione del citato D.M. 124/T del 12.7.1991;

 

CONSIDERATO altresì che occorre procedere all'approvazione dei programmi residui, non contemplati nel D.M. 124/T e che appare necessario un coordinamento finale di tutti i programmi, considerati nella loro globalità, anche per ciò che attiene alle date di applicazione degli stessi;

 

RITENUTA quindi, la necessità di procedere alla redazione coordinata di un nuovo testo dei programmi già approvati con il D.M. 124/T, che occorre conseguentemente abrogare al fine della approvazione - con il presente decreto - della totalità dei programmi di addestramento di cui all'art. 10 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566;

 

D E C R E T A

 

Art. 1

 

 Sono approvati i sottoindicati programmi di cui all'art. 10 del D.P.R.18 Novembre 1988, n. 566, e le modalità relative all'addestramento, agli accertamenti di idoneità per licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto:

attestato di allievo pilota di velivolo ed elicottero

licenza pilota privato di velivolo ed elicottero

licenza di pilota commerciale limitato di velivolo

licenza di pilota commerciale di velivolo e di elicottero

licenza di pilota di linea di velivolo ed elicottero

abilitazioni per la categoria velivoli ed elicotteri

licenza di pilota di aliante

licenza di tecnico di volo

attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso di emergenza

licenza di Pallone libero

licenza di dirigibile

licenza di navigatore

licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione

licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione

licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica

abilitazioni relative alle predette licenze

 

 Sono altresì approvati i programmi e le modalità relative all'addestramento e agli accertamenti di idoneità per la licenza di paracadutista, di cui all'art. l0 del D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, nel testo allegato che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2

 

 Il decreto del Ministro dei trasporti n. 124/T del 12 luglio 1991 è stato abrogato.

 

 

 

Roma, li 25 Giugno 1992

 

 

 Il Ministro

 

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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 1

 

 SOMMARIO

 

 SEZ. 1 Licenza di Paracadutista

 

1.1 Idoneità al rilascio per esami

 

1.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri titoli

 

1.3 Mantenimento in esercizio

 

1.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione

 

1.5 Certificazioni di idoneità a tecniche speciali (CS)

 

1.6 Disciplina di esercizio in lanci ordinari

 

1.7 Disciplina di esercizio in lanci speciali.

 

 

 

SEZ. 2 Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP)

 

2.1 Idoneità al rilascio per esami

 

2.2 Idoneità al rilascio per conversione di altri titoli

 

2.3 Accertamento di idoneità al rilascio

 

2.4 Idoneità a rinnovo e reintegrazione

 

2.5 Certificazioni "Istruttore di Paracad. Senior"(IPS)

 

2.6 Disciplina di esercizio.

 

2.7 Disposizioni finali e transitorie

 

 

 

SEZ. 3 Schede di addestramento per paracadutisti

 

P/1 Prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza

 

P/2 Addestramento propedeutico ai lanci

 

P/3 Addestramento per il conseguimento della licenza

 

P/4 Addestramento per abilitazione di Istruttore (IP)

 

P/5 Addestramento alla tecnica di lancio. "Lavoro Relativo a paracadute aperto" (CRW).

 

P/6 Addestramento per la CS: "Direttore di Lancio" (DL)

 

P/7 Addestramento per la CS: "Pilota Tandem" (PT)

 

P/8 Addestramento per la CS: "Assistente Accelerated Free Fall" (AFF)

 

 

 

SEZ. 4 Disciplina di Scuola di Paracadutismo (SP)

 

01. Classificazione di attività di scuola

 

02. Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola

 

03. Modalità di rilascio dell'autorizzazione

 

04. Condizioni di esercizio dell'autorizzazione

Quaderno tecnico della SP

Assicurazioni

Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti

Atti di competenza della SP

Competenze del Direttore della SP

Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP)

Competenze del Direttore di lancio (DL) a bordo

 

 

 

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PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 2

 

 MODELLI ALLEGATI

Licenza di Paracadutista

Libretto di attestazione dell'istruzione per allievi

Certificazione di idoneità a tecnica Speciale (CS)

Abilitazione di Istruttore di Paracadutismo

Certificazione di Istruttore di Paracadutismo Senior

Domanda di partecipazione a lanci tandem

Domanda di partecipazione al corso allievi

Domanda per Licenza di Paracadutista

Domanda per Licenza di Paracadutista

Domanda di Certificazione "IPS"

 

 

 

 

 

 

 

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Pag. 3

 

SEZIONE 1

 

LICENZA DI PARACADUTISTA

 

 1.1 IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAMI

 

 Ai sensi degli artt. 11, 20, 27 e 59 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio della licenza di cui al modello A allegato, qualora presenti domanda conforme al modello H allegato, e disponga di quanto segue:

 

 (a) Libretto dei lanci, e libretto di attestazione dell'istruzione conforme al modello B allegato, rilasciati da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata.

 

 (b) Attività addestrativa convalidata:

 

(1) 30 lanci con paracadute planante, di cui 15 negli ultimi 12 mesi ed uno negli ultimi 3 mesi;

 

(2) 20 minuti complessivi di caduta libera, di cui 10 minuti negli ultimi 12 mesi.

 

 (c) I sottoelencati Test di lancio convalidati sul libretto di attestazione dell'istruzione.

 

Per la convalida è richiesta l'effettuazione corretta di tutte le fasi indicate, con tolleranza 45° di deviazione rispetto agli assi di riferimento negli esercizi in caduta libera, e l'apertura del paracadute sopra la quota minima ammessa.

 

 Test 1 = Stabilità ed autocoscienza: mantenimento autonomo delle condizioni di stabilità nella fase di caduta libera per non meno di 10 secondi consecutivi e nella fase di apertura del paracadute, ed azionamento del dispositivo di apertura alla quota prestabilita ( ± 100 metri).

 

Test 2 = Giri: effettuazione nel tempo massimo di 8 secondi, di 2 Giri in caduta libera (rotazioni volontarie di 360° sull'asse verticale alternate in sensi opposti) con stop intermedio e finale sull'asse di riferimento iniziale.

 

Test 3 = Deriva: modifica in direzione imposta della traiettoria inerziale di caduta libera, efficace e stabile per non meno di 10 secondi consecutivi.

 

Test 4 = Figure associate: effettuazione nel tempo massimo di 16 secondi, di un esercizio in caduta libera composto da 2 Giri + 2 Loopings (rotazioni volontarie di 360° sull'asse di beccheggio alternate in sensi opposti) con stop intermedi e finale sull'asse di riferimento iniziale.

 

Test 5 = Lavoro Relativo (RW): lancio in coppia con un Istruttore di Paracadutismo (IP) o con un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente dall'interno dell'aeromobile

 

 

 

 

 

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 con distacco osservabile, lo raggiunge entro 30 secondi contati dalla propria uscita ed effettua presa efficace su suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi si separa, si allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo convenzionale.

 

Test 6 = Precisione d'Atterraggio (PA): due atterraggi consecutivi entro l0 metri da un bersaglio prefissato con paracadute principale planante.

 

Test 7 = Auto-Lancio (AL): capacità di determinazione autonoma e corretta del punto di lancio ai fini dell'atterraggio in area prestabilita, ed azioni relative per il raggiungimento dello stesso, dimostrata in almeno 2 lanci.

 

 (d) L'esame di accertamento di idoneità' superato negli ultimi 12 mesi.

 

 L'accertamento, da effettuarsi in presenza di un funzionario o di un delegato del Ministero dei Trasporti, consiste nel rispondere a 20 domande, per ognuna delle quali sono indicate 4 possibili risposte, contenute in una scheda estratta a sorte tra 10 schede preventivamente emanate dalla DGAC ed aggiornabili annualmente. E' idoneo il candidato che, nel tempo massimo di 30 minuti, indichi la risposta esatta ad almeno 15 domande senza consultare testi od altre documentazioni. Per quanto non precisato valgono le disposizioni delle sezz. 1.5 ed 1.6.

 

 Le domande, 2 per ogni argomento, vertono su:

 

(l) Meteorologia applicata al paracadutismo;

 

(2) Aerodinamica applicata al corpo in caduta libera;

 

(3) Tecnologia degli equipaggiamenti e strumenti in uso;

 

(4) Tecnica di direzione di lancio;

 

(5) Tecnica di utilizzo dei paracadute plananti;

 

(6) Elementi e procedure generali di sicurezza;

 

(7) Elementi e procedure di sicurezza nel lavoro relativo in caduta libera;

 

(8) Elementi e procedure di sicurezza nel volo in formazione con paracadute planante;

 

(9) Procedure in situazioni di emergenza;

 

(10) Normativa aeronautica attinente il paracadutismo.

 

(e) Idoneità psicofisica, accertata in sede di visita medica

 

 

 

1.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI TITOLI

 

Ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 27 ed 83 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio della licenza senza sostenere alcun esame, qualora all'atto della domanda abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla sez 1.1 comma (b), abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 1.1 comma (c) e sia in possesso del prescritto certificato di idoneità psicofisica. .

 

In difetto dei predetti requisiti, il paracadutista ha diritto al rilascio dei documenti di cui alla sez. 1.1 comma (a), con la convalida automatica dell'addestramento e dei Test relativi al livello tecnico acquisito.

 

 

 

 

 

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Per il rilascio della licenza va inoltrata domanda conforme al modello H allegato, comprendente la dichiarazione rilasciata da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del paracadutista sussistono i predetti requisiti, con annotazione degli estremi dei lanci di riferimento; copia dei titoli da convertire, autenticati mediante visto del Direttore della SP, è da allegarsi alla domanda.

 

1.3. MANTENIMENTO IN ESERCIZIO

 

Ai sensi dell'art. 5 commi 5° e 6° del DPR 566/88, il paracadutista può esercitare le attività consentite dalla licenza qualora:

 

(a) Abbia effettuato almeno un lancio negli ultimi 3 mesi.

 

(b) Eccettuati i 12 mesi successivi al rilascio, rinnovo o reintegrazione, la licenza sia corredata del visto di controllo periodico rilasciato da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, valido 12 mesi, attestante che sulla scorta del libretto dei lanci, nei 12 mesi precedenti risulta effettuata la seguente attività addestrativa convalidata:

 

(l) 15 lanci con paracadute planante;

 

(2) l0 minuti complessivi di caduta libera.

 

In difetto dei predetti requisiti, sino al loro raggiungimento il paracadutista può effettuare attività presso una SP, nel rispetto delle "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza" di cui alla sez. 3.

 

 1.4. IDONEITA' A RINNOVO E REINTEGRAZIONE

 

 (a) La licenza scaduta da non oltre 6 mesi è idonea al rinnovo qualora alla data di scadenza sia in esercizio ai sensi della sez. 1.3.

La licenza scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre 5 anni, può essere reintegrata effettuando presso una SP l'attività indicata alla sez. 1.3, e presentando la licenza corredata del predetto visto.

 

(c) La licenza scaduta da oltre 5 anni non può essere reintegrata. Per il nuovo rilascio il paracadutista deve essere provvisto dei requisiti di cui alla sez. 1.1 , e presentare nuova domanda di rilascio.

 

 

 

1.5. CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' A TECNICHE SPECIALI (CS)

 

1.5.1. Oggetto delle certificazioni

 

Ai sensi dell'art. 59 del DPR 566/88, le CS attestano l'idoneità del paracadutista con licenza a praticare tecniche di lancio che richiedono specifica abilità, esperienza ed attività addestrativa periodica, nonché a coadiuvare l'Istruttore di Paracadutismo (IP) nell'attività didattica inerente la CS posseduta.

 

 

 

 

 

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Titoli ed oggetto delle singole CS sono definiti dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3.

 

1.5.2. Condizioni di rilascio

 

Le CS, conformi al modello C allegato, sono rilasciate dalle Scuole di Paracadutismo (SP) autorizzate, ai titolari di licenza in esercizio che abbiano completato con esito positivo il rispettivo addestramento indicato nelle schede di sez. 3, convalidate dal Direttore della SP e dall'Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS) titolare dell'addestramento.

 

La CS va custodita dal titolare ed esibita su richiesta. Gli estremi delle CS rilasciate, includenti il riepilogo dell'addestramento effettuato, sono da annotarsi sul quaderno tecnico della SP rilasciante.

 

1.5.3. Conversione di titoli equivalenti

 

Per il rilascio delle CS, in alternativa all'addestramento di cui alla sez. 1.5.2 possono essere presentati titoli equivalenti rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute, qualora sulla scorta del libretto dei lanci sussistano i requisiti di ammissibilità e risulti effettuata l'attività di mantenimento disposta dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3.

 

 

 

1.5.4. Mantenimento in esercizio

 

Le CS non sono soggette a scadenza; il paracadutista può esercitare le attività consentite dalle stesse qualora:

 

(a) La licenza sia in esercizio ai sensi della sez. 1.3;

 

(b) Sia stata effettuata l'attività addestrativa di mantenimento disposta dalle rispettive schede di addestramento alla sez. 3.

 

 

 

1.5.5. Attività addestrativa di ripresa

 

(a) Qualora la CS non sia in esercizio ai sensi della sez. 1.5.4, ma sia stata esercitata negli ultimi 5 anni, per la ripresa deve essere effettuata presso una SP l'attività addestrativa di ripresa disposta nelle rispettive schede di addestramento alla sez.3

 

(b) Qualora la CS non sia stata esercitata da oltre 5 anni, deve essere ripetuto integralmente l'addestramento previsto per il rilascio della stessa.

 

1.5.6. Sospensione e revoca

 

Le disposizioni di cui all'art 80 del DPR 566/1988 si applicano anche nei confronti delle CS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI ORDINARI

 

Sono classificate ordinarie le attività di lancio non definite nella sez 1.7. Le sottonotate disposizioni, integrate dalle disposizioni di cui alla sez. 1.7 quando pertinenti, valgono per l'attività effettuata da paracadutisti titolari di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3, o di licenze estere di cui all'art. 23 del DPR 566/88. Per gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti dei predetti titoli valgono le "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza" di cui alla sez. 3.

 

1.6.1. Certificati di idoneità psicofisica

 

Oltre ai certificati rilasciati dagli organi citati all'art. 27 del DPR 566/88 e salvo il disposto dell'art. 36, sono riconosciuti i certificati rilasciati da Ospedali Militari ed i certificati rilasciati da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana.

 

1.6.2. Assicurazione

 

E' prescritta la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi in aria ed al suolo, e verso il passeggero trasportato nei lanci con paracadute biposto (tandem), mediante polizza individuale con massimale unico minimo di Lire un miliardo per sinistro; il valore è aggiornato automaticamente in base agli indici ISTAT sul costo delle vita Ogni due anni, a partire dal Gennaio 94, sulla base dell'indice relativo al settembre del biennio precedente .

 

1.6.3. Libretto dei lanci

 

(a) Sono riconosciuti i libretti dei lanci con doppie diciture in lingue italiana ed inglese, recanti nominativo e numero di licenza del paracadutista nonché i seguenti estremi dei lanci: numero progressivo, data, località, tipo di aeromobile, tipo di paracadute principale, quota AGL, tempi di caduta libera singoli e progressivi, esercizio, distanza bersaglio in atterraggio, note, convalida.

 

(b) Sono riconosciuti i lanci convalidati da una delle seguenti autorità, o da autorità equivalenti di altri enti italiani od esteri riconosciuti:

 

(l) Funzionari autorizzati del Ministero dei Trasporti;

 

(2) Istruttori di Paracadutismo (IP) in esercizio;

 

(3) Direttori di Scuole di Paracadutismo autorizzate;

 

(4) Giudici e Direttori di gara, per le competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali.

 

 

 

1.6.4. Equipaggiamento da lancio

 

(a) E' prescritto l'utilizzo di quanto segue:

 

(l) Paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore e di sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure automaticamente mediante collegamento con l'aeromobile o metodi equivalenti.

 

 

 

 

 

 

 

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Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2; punto 2.7.2 comma a.

 

(2) Paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino estrattore di modello omologato, provvisto di certificazione RAI oppure equivalente estera ed in regola con le norme del paese di certificazione, dotato di pilotino estrattore qualora le procedure di emergenza prevedano lo sgancio del paracadute principale, corredato di contenitore e di idoneo sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista.

 

Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2, punto 2.7.2 comma b.

 

(3) Imbracatura idonea all'installazione dei2 paracadute e dei relativi accessori di tipo tutto dietro e munita di vincolo di collegamento tra le bretelle del paracadute principale ed il comando di apertura dell'ausiliario.

 

Nota: vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2 punto 2.7.1 comma c

 

(4) Altimetro ottico per lanci oltre 4.000 ft/l 200 m AGL, per qualsiasi quota di lancio nell'effettuazione di esercizi di lavoro relativo a paracadute aperto.

 

(5) Altimetro acustico per video/cine/foto operatori, durante le riprese in caduta libera.

 

(6) Casco protettivo di tipo rigido o morbido con rinforzi aventi caratteristiche di protezione similari.

Il predetto paracadute principale deve essere di tipo planante, ed il paracadute ausiliario deve essere di tipo direzionale o planante, qualora sia previsto atterraggio in aree non idonee all'attività generale di scuola (definite dalla scheda "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza" alla sez. 3, eccetto quando previsto atterraggio in specchi d'acqua estesi.

 

Nota: Vedi Disposizioni Transitorie Sez. 2, punto 2.7.2. comma d.

 

 1.6.5. Quote di apertura

 

 (a) Il dispositivo di apertura del paracadute principale va azionato alla quota minima di 2.000 ft/750 m AGL; alla quota massima di 4.000 ft/1.200 m AGL, salvo notifica preventiva al comandante dell'aeromobile.

 

(b) Nel corso di un lancio è ammessa l'esecuzione di un singolo tipo di esercizio per ciascuna delle seguenti specialità:

 

- Lavoro relativo RW

 

- Lavoro Relativo a paracadute aperto CRW

 

- Freestyle

 

- Stile

 

- Sky-surfing

 

1.6.6. Direttore di Lancio (DL) a bordo dell'aeromobile

 

 (a) Nelle operazioni di volo relative ai lanci, il comandante dell'aeromobile riconosce quale unico interlocutore a bordo un paracadutista con funzione di 

 

 

 

 

 

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capo-equipaggio, denominato Direttore di Lancio (DL).

Eccettuati i casi specifici definiti nei presenti programmi, le funzioni di DL possono essere espletate da paracadutisti in possesso di Licenza in esercizio ai sensi della sez. 3.

 

(c) l paracadutisti a bordo concordano, ed all'imbarco notificano verbalmente al comandante dell'aeromobile, chi fra essi espleta le funzioni di DL; qualora vi siano a bordo paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio, il DL è designato dall'IP responsabile.

 

 

 

1.6.7. Autonomia di esercizio della licenza

 

Nell'esercizio delle attività consentite dalla licenza il paracadutista è autonomo, nel rispetto delle disposizioni dei presenti programmi, ed è in ogni caso l'unico responsabile in ordine a quanto segue:

 

(a) Regolarità dei propri documenti e certificazioni.

Persistenza delle condizioni psicofisiche di idoneità accertate in sede di visita medica, salvo il

 

disposto dell'art. 32 del DPR 566/88.

 

(c) Idoneità ed efficienza del proprio equipaggiamento ed abbigliamento.

 

(d) Idoneità delle condizioni meteorologiche.

 

(e) Idoneità del proprio punto di lancio.

 

(f) Idoneità dell'area di atterraggio.

 

(g) Tecniche di lancio applicate, subordinatamente al possesso delle rispettive CS in esercizio ove

 

previste.

 

(h) Violazioni delle normative.

 

 

 

1.7 DISCIPLINA DI ESERCIZIO IN LANCI SPECIALI

 

Nei lanci speciali valgono le prescrizioni di cui alla precedente sez. 1.6, integrate dalle sottonotate disposizioni del caso.

 

1.7.1. Lanci tandem

 

Sono denominati "tandem" i lanci con paracadute biposto; uno dei paracadutisti è denominato "Pilota Tandem" (PT) e l'altro "passeggero".

 

Nei lanci tandem:

Il PT deve essere provvisto della specifica CS in esercizio, o equivalente estera qualora titolare di licenza estera; egli è l'unico responsabile della preparazione del proprio passeggero e delle operazioni connesse al lancio.

Il passeggero è a tutti gli effetti un terzo trasportato e non necessita di titoli o certificazioni Paracadutistiche; qualora non sia già paracadutista deve sottoscrivere

 

 

 

 

 

 

 

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una domanda di partecipazione in carta libera conforme al modello F allegato, con assenso di chi esercita la potestà dei genitori se minore, e valgono i limiti operativi indicati nella scheda "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza" alla sez. 3.

 

(c) I lanci tandem quale passeggero non sono computabili ai fini del rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio, di titoli o certificazioni paracadutistiche.

 

(d) I paracadute principale ed ausiliario devono essere entrambi di tipo planante, atti a garantire l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza utilizzo dei comandi di manovra.

L'azione di apertura del paracadute principale va effettuata alla quota minima di 4.000 ft/1.200 m AGL.

L'effettuazione in caduta libera di agganci e di riprese foto/cine/video a lanci tandem è subordinata al consenso preventivo del PT.

 

 

 

1.7.2. Lanci agonistici

 

 Sono agonistici i lanci effettuati nell'ambito di competizioni conformi ai regolamenti sportivi internazionali oppure a specifici regolamenti di gara. Nei predetti lanci è prescritta la presenza al suolo di:

 

(1) Radio di collegamento con l'aeromobile.

 

(2) Mezzi idonei a segnalare ai paracadutisti l'area di atterraggio ed il vento al suolo.

 

(3) Un paracadutista con licenza addetto alle segnalazioni e comunicazioni;

 

(4) Una cassetta di pronto soccorso.

 

(5) Una persona in grado di prestare il primo soccorso.

 

(6) Disponibilità di un posto telefonico nelle adiacenze dell'area di atterraggio per richieste di soccorso.

 

 

 

 1.7.3. Lanci di pubblico spettacolo

 

 (a) L'area di atterraggio, quando non coincidente con un'area sede di attività di Scuola di Paracadutismo, è definita di Primo Livello qualora sia ubicata ai margini oppure all'esterno di centri abitati, abbia raggio di almeno 20 metri liberi da pubblico e da ostacoli pericolosi, e gli ostacoli limitrofi si presentino con elevazione non superiore a 30 gradi rispetto al centro dell'area; è definita di Secondo Livello qualora non sussistano uno o più' dei predetti requisiti

 

(b) Nei lanci su aree di Primo Livello, nonché qualora sia previsto atterraggio intenzionale in specchi d'acqua estesi, il paracadutista che espleta le funzioni di DL a bordo deve possedere esperienza ed anzianità addestrativa non inferiori a quelle indicate dai requisiti di ammissibilità alla CS "DL" definite nella rispettiva scheda di addestramento alla sez 3. Nei lanci in aree di Secondo Livello ogni

 

 

 

 

 

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 Paracadutista deve possedere i predetti requisiti e deve essere equipaggiato con paracadute principale ed ausiliario entrambi di tipo planante.

E' prescritta la presenza al suolo di quanto prescritto per i lanci agonistici.

 

 

 

 1.7.4. Lanci con atterraggio intenzionale in acqua, o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi.

 

 (a) Qualora non abbia effettuato lanci intenzionali in acqua negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una SP da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci in acqua.

 

(b) Ogni paracadutista deve avere un sistema individuale idoneo al galleggiamento equipaggiato.

 

(c) Qualora sia previsto atterraggio intenzionale in acqua (eccettuate le piscine) o sulla riva, per ogni paracadutista che si lancia nello stesso passaggio è prescritta la disponibilità di un natante a motore, con due persone di equipaggio di cui una in grado di entrare in acqua per assistere il paracadutista; negli altri casi è prescritta la disponibilità di un natante per interventi di emergenza, con equipaggio come sopra. Tutti i predetti paracadutisti devono essere al suolo o sui natanti prima di effettuare nuovi lanci.

 

(d) Per lanci intenzionali in piscine, è richiesta la presenza di almeno due persone in grado di assistere i paracadutisti in acqua.

Prima di iniziare i lanci, il DL a bordo è tenuto a chiedere conferma al suolo della presenza dei mezzi prescritti, tramite radio o altri metodi convenuti.

 

 

 

1.7.5. Lanci notturni

 

(a) Qualora non abbia effettuato lanci notturni negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una SP da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci notturni.

 

(b) E' prescritto l'utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante.

 

(c) Ogni paracadutista deve essere provvisto di altimetro ottico, di congegno luminoso anticollisione visibile nel raggio di due miglia nautiche in aria limpida ed attivo nell'intero lancio, nonché di torcia elettrica qualora il predetto congegno abbia intensità insufficiente alla visione dell'altimetro e del paracadute aperto.

 

(d) Al suolo è prescritta illuminazione di un'area di atterraggio avente raggio almeno 20 metri, nonché' utilizzo di sistemi luminosi atti ad indicare direzione ed intensità del vento.

 

(e) Nei predetti congegni e sistemi di illuminazione non e' consentito l'utilizzo di luci intermittenti, stroboscopiche o mediante combustione a fiamma libera.

 

 

 

 

 

 

 

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1.7.6. Lanci da alta quota

 

Sono definiti da alta quota i lanci oltre FL 250, nonché i lanci che comportino permanenza superiore a 30 minuti oltre FL 150.

 

(a) Qualora non abbia effettuato lanci da alta quota negli ultimi 12 mesi, il paracadutista deve disporre di una certificazione rilasciata da una SP da non oltre 3 mesi, attestante che è stato effettuato un addestramento propedeutico al suolo in ordine alle procedure dei lanci da alta quota.

 

(b) E' prescritto l'utilizzo di paracadute principale di tipo planante ed ausiliario di tipo direzionale o planante.

 

(c) Qualora sia prevista permanenza superiore a 30 minuti oltre FL 150, vi deve essere disponibilità anche non continuativa di ossigeno a bordo dell'aeromobile.

Per lanci oltre FL 250 ogni paracadutista deve avere disponibilità continuativa di ossigeno sia a bordo che durante il lancio, con autonomia sufficiente alla discesa sino a FL 150 a paracadute aperto.

 

 

 

 

 

 

 

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ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO (IP)

 

2.1. IDONEITA' AL RILASCIO PER ESAME

 

Ai sensi degli artt. 11, 20 e 77 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione di Istruttore di Paracadutismo (IP) conforme al modello D allegato, qualora presenti domanda conforme al modello I allegato e si trovi nelle seguenti condizioni:

 

(a) Sia titolare di almeno una delle CS di cui alla sez. 5 in esercizio;

 

(b) Abbia superato negli ultimi 12 mesi l'accertamento ai idoneità di cui alla sez. 2.3.

 

 

 

2.2. IDONEITA' AL RILASCIO PER CONVERSIONE DI ALTRI TITOLI

 

Ai sensi degli artt.21 , 24 ed 83 del DPR 566/88, il paracadutista ha diritto al rilascio dell'abilitazione senza sostenere alcun esame qualora all'atto della domanda conforme al modello I allegato:

 

(a) Sia provvisto di titoli in esercizio equivalenti ad una delle CS di cui alla sez. 1.5, oppure dei requisiti prescritti per il rilascio delle stesse indicati nelle rispettive schede di addestramento alla sez. 3.

 

(b) Abbia effettuato l'attività addestrativa di cui alla sez.2.3.2 comma (c), ed abbia esperienza di esercizi uguali, o di livello tecnico equivalente o superiore, a quelli della sez. 2.3.3 comma (a).

 

La domanda deve recare in calce la dichiarazione rilasciata da una Scuola di Paracadutismo (SP) autorizzata, attestante che sulla scorta dei documenti del paracadutista sussistono i predetti requisiti; copia dei titoli da convertire, vistati dal Direttore della SP, deve essere allegata alla domanda.

 

2.3. ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL RILASCIO

 

2.3.1. Generalità

 

L'accertamento consiste in un esame effettuato in due fasi, intervallate da un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi.

 

Obiettivo della la fase è accertare le abilità tecniche del candidato; obiettivo della 2° fase è accertarne grado di preparazione, conoscenze specifiche ed attitudine pedagogica; obiettivo dell'intervallo è l'effettuazione di un tirocinio presso una Scuola di Paracadutismo (SP).

 

Al sensi dell'art. 14 DPR 566188, la Commissione d'esame, i cui componenti

 

 

 

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possono variare nelle due fasi, e' costituita da un funzionario del Ministero dei Trasporti con funzioni di Presidente, e da non meno di due Istruttori di Paracadutismo Senior (lPS) in esercizio presso SP diverse.

 

Per quanto non precisato si applicano le disposizioni in materia di licenze aeronautiche contenute nel DM 12 luglio 1991 n. 124/T, in particolare nella Sez. l. punti 1.5 e 1.6 .

 

 

 

2.3.2. Requisiti di ammissibilità alla prima fase

 

(a) Avere inoltrato alla DGAC, almeno 30 giorni prima, domanda di partecipazione conforme al modello I, vistata dal Direttore di una SP e da un IPS in esercizio nella SP.

 

(b) Essere titolare di licenza di paracadutista da non meno di 36 mesi e di una delle CS di cui alla sez. 1.5 da non meno di 12 mesi, in esercizio. Nei primi 36 mesi di applicazione dei presenti programmi, il periodo si calcola dall'inizio dei lanci con caduta libera e dal conseguimento del titolo equivalente alla CS.

 

(c) Avere la seguente attività addestrativa convalidata:

 

(l) 400 lanci con paracadute planante, di cui 50 negli ultimi 12 mesi;

 

(2) 4 ore di caduta libera, di cui 30 minuti negli ultimi 12 mesi. Il candidato deve presentarsi agli esami munito della documentazione originale attestante i requisiti richiesti, e dell'equipaggiamento necessario per le prove.

 

2.3.3. Prove della prima fase

 

(a) Prove di abilita' individuale: un lancio di valutazione per ognuno dei sottoelencati esercizi.

 

(l) Dorso: il candidato si rovescia ed effettua caduta libera stabile sul dorso per non meno di 10 secondi e non più di 15 secondi, poi ritorna nell'assetto originale.

 

(2) Figure associate (F.A.): il candidato effettua nel tempo massimo di 18 secondi la sequenza di esercizi in caduta libera: looping, giro 360°, tonneau, looping, giro 360°, tonneau; gli ultimi3 esercizi in senso opposto ai precedenti. Il tempo è contato dal movimento di partenza per primo esercizio.

 

(3) Lavoro Relativo (R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale si lancia per primo e nella fase di caduta libera rimane in assetto stabile mantenendo l'asse dell'aeromobile. Il candidato si lancia separatamente al seguito dall'interno dell'aeromobile con distacco osservabile, lo raggiunge ed effettua presa efficace sul suo fianco senza pregiudicare la stabilità di entrambi, poi lascia la presa, si sposta sul fianco opposto ed effettua nuova presa con le stesse modalità entro 30 secondi contati dalla propria uscita, infine si separa, si allontana con deriva efficace e segnala l'apertura con metodo convenzionale.

 

 

 

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(4) Lavoro relativo a paracadute aperto (C.R.W.): lancio con un membro della Commissione o con un paracadutista designato dalla stessa, il quale assume il ruolo di base ed esegue le istruzioni del candidato. Il candidato effettua aggancio entro 180 secondi contati dalla propria uscita, trasforma in "plane", poi la coppia effettua un giro 360°, infine si separa con tecnica appropriata. Sgonfiamenti pericolosi, separazioni premature, uso del paracadute ausiliario, agganci sotto 2.000 ft/600 m AGL determinano esito negativo della prova.

 

(5) Precisione d'atterraggio (P.A.): il candidato effettua circuito d'atterraggio standard (sottovento, base, finale) con paracadute planante ed atterraggio entro tre metri dal bersaglio prestabilito, con vento massimo 7 m/s (14 kts).

 

(b) Capacità di osservazione. due valutazioni corrette degli esercizi in caduta libera degli altri candidati mediante osservazione al binocolo o video, secondo modalità stabilite dalla Commissione d'esame.

 

2.3.4. Criteri di valutazione delle prove di abilità

 

(a) Ogni prova deve essere valutata da almeno due Commissari.

 

(b) Ogni prova è giudicata positiva se vengono eseguiti correttamente tutti gli elementi descritti; ammesse deviazioni di 45° rispetto agli assi di riferimento. E' giudicata negativa qualora l'apertura del paracadute sia effettuata sotto la quota minima ammessa.

 

(c) In caso di giudizi negativi, il candidato ha diritto complessivamente alla ripetizione di un lancio per gli esercizi in caduta libera ed uno per gli esercizi a paracadute aperto.

 

(d) E' prevista ripetizione qualora condizioni oggettive abbiano pregiudicato la valutazione della prova, e qualora negli esercizi di lavoro relativo, a giudizio di uno dei Commissari, il candidato sia stato agevolato o danneggiato dal compagno; è ammessa l'effettuazione di un lancio di prova con il compagno designato per i lanci in coppia.

 

2.3.5. Requisiti di ammissibilità alla seconda fase

 

Il candidato deve:

Avere superato le prove della prima fase.

Avere completato l'addestramento prescritto nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui alla sez. 3, attestato dal Direttore della SP di effettuazione e dall'IPS che ha vistato la domanda di cui alla sez.2.3.2 comma (a), o da altro IPS in caso di forza maggiore.

Avere partecipato negli ultimi 12 mesi ad un corso di formazione indetto dal Ministero dei Trasporti o da uno degli Enti od Associazioni riconosciute dal Ministero dei Trasporti, attestato dal Direttore del corso. La partecipazione al predetto corso può essere a titolo oneroso; I candidati che abbiano superato la prima fase d'esame hanno diritto di partecipazione.

 

 

 

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 2.3.6. Prove della seconda fase

Prova scritta: la Commissione elabora una scheda a quiz composta da l0 domande con 4 possibili risposte, per ognuna delle materie definite nella scheda di addestramento per l'abilitazione di IP di cui alla sez. 3. Il candidato deve indicare la risposta alle domande di tutte le schede senza consultare testi od appunti, nel tempo di l0 minuti per ogni scheda. La prova ha esito positivo se il candidato risponde correttamente ad almenol'80 % delle domande di ogni scheda.

Prova di attitudine pedagogica: il candidato deve tenere una lezione della durata approssimativa di 30 minuti su un argomento assegnato dalla Commissione il giorno precedente mediante sorteggio, simulandone l'esposizione ad allievi paracadutisti. E' consentito consultare testi od appunti ed avvalersi di ausilii didattici.

 

La prova ha esito positivo se tutti i seguenti elementi sono giudicati positivi.

 

(l) Impostazione della lezione;

 

(2) Conoscenza dell'argomento;

 

(3) Capacità ed efficacia espositiva;

 

(4) Capacita' sintetica;

 

(5) Completezza di trattazione dell'argomento.

 

(6) Utilizzo degli ausilii didattici disponibili.

 

 2.4. IDONEITA' A RINNOVO E REINTEGRAZIONE

 

 (a) L'abilitazione scaduta da non oltre 6 mesi è tacitamente rinnovata, qualora nel periodo decorso di validità il titolare abbia operato presso una o più SP in almeno 20 giornate di attività attestate dai rispettivi Direttori delle SP ed abbia partecipato ai seminari di aggiornamento tecnico indetti dal Ministero dei Trasporti, o da Enti od Associazioni riconosciute dal Ministero dei Trasporti.

 

(b) L'abilitazione scaduta da oltre 6 mesi ma non oltre 5 anni può essere reintegrata, previo possesso di una delle CS di cui alla sez. 5 in esercizio, qualora in almeno 10 giornate di attività, il titolare coadiuvi 1'IP di una SP al quale compete accertare ed attestare l'idoneità tecnica alla reintegrazione unitamente al Direttore della SP.

 

(c) L'abilitazione scaduta da oltre 5 anni non può essere reintegrata; il rilascio di nuova abilitazione e' subordinato a nuovo accertamento di idoneità, nel rispetto dei relativi requisiti di ammissibilità.

 

 2.5. CERTIFICAZIONI "ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO SENIOR" (IPS)

 

 2.5.1. Oggetto delle certificazioni

 

Le certificazioni IPS attestano il possesso di particolare esperienza nell'esercizio delle CS di cui alla sez. 5.

 

 2.5.2. Condizioni di rilascio

 

 Le certificazioni IPS sono rilasciate dalla DGAC singolarmente per ognuna delle

 

 

 

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 CS cui si riferiscono, agli IP che abbiano inoltrato domanda conforme al modello L allegato, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

(a) Essere in esercizio presso una SP;

 

(b) Anzianità di 36 mesi con l'abilitazione di IP e con la CS in oggetto, oppure con titoli equivalenti rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute.

 

(c) Esperienza nell'esercizio della CS in oggetto, quale indicata nella rispettiva scheda di addestramento alla sez. 3.

 

(d) Esperienza di istruzione teorica e di addestramento pratico di non meno di due candidati al conseguimento della CS in oggetto quale coadiutore di un IPS, effettuata dopo il conseguimento del requisito (c).

 

(e) Non essere mai stato oggetto di sanzioni per violazioni alle norme che disciplinano l'attività paracadutistica, quali titolari dell'abilitazione di IP. La documentazione attestante i requisiti è da allegarsi alla domanda. Il requisito (a) è attestato dal Direttore della SP, il requisito (b) da copia dei predetti documenti autenticata mediante visto della DCA locale, i requisiti (c), (d), dal Direttore della SP e dall'IPS titolare del predetto addestramento.

 

 2.5.3. Conversione di titoli equivalenti

 

 I titoli di "Istruttore Esaminatore" per tecniche equivalenti alle CS, rilasciati da enti ed autorità italiane od estere riconosciute, attestati da copia autenticata mediante visto della DCA locale, sono equivalenti e sostitutivi dei requisiti (c), (d) di cui alla sez. 2.5.2, qualora in corso di validità all'atto della domanda.

 

 2.5.4. Mantenimento in esercizio

 

 Le certificazioni IPS non sono soggette a scadenza. Il paracadutista può esercitare le attività consentite qualora:

 

(a) Siano in esercizio la CS di riferimento e l'abilitazione di IP.

 

(b) Nei 12 mesi precedenti abbia effettuato attività di istruzione e di addestramento pratico ad almeno due candidati al conseguimento della CS in oggetto.

 

 2.5.5.Attività di ripresa in esercizio

 

 Qualora non abbia effettuato l'attività di mantenimento di cui alla sez.2.5.4 comma (b), per la ripresa il titolare deve coadiuvare nella predetta attività didattica un IPS in esercizio, il quale al termine rilascia un'attestazione di conferma.

 

 

 

2.5.6. Sospensione e revoca

 

Le disposizioni di cui all'art. 80 del DPR 566/88 si applicano anche nei confronti delle certificazioni "IPS".

 

 

 

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 2.6. DISCIPLINA DI ESERCIZIO

 

 2.6.1. Validità dell'abilitazione

 

 Ai sensi dell'art. 5 del DPR 566/88, il paracadutista può' esercitare le attività consentite dall'abilitazione di Istruttore qualora almeno una delle CS di cui alla sez. 1.5 sia in esercizio, con applicazione dei metodi didattici relativi alle CS possedute.

 

 2.6.2. Prerogative dell'Istruttore di Paracadutismo Senior (IPS)

 

 (a) L'attività didattica e la supervisione dell'attività addestrativa volta al rilascio delle CS di cui alla sez. 1.5, nonché la facoltà di vistare le domande di partecipazione all'accertamento di idoneità per abilitazione di Istruttore, sono riservate agli IPS in esercizio.

 

(b) Per ogni sessione dell'accertamento di idoneità di cui alla sez. 2.3, l'IPS ha facoltà di vistare non oltre due domande di partecipazione. Qualora tutti i candidati partecipanti a due sessioni consecutive siano risultati non idonei al rilascio dell'abilitazione, la facoltà e' automaticamente sospesa per due anni.

 

 2.6.3. Attestazioni

 

 (a) L'IP attesta gli atti di competenza mediante apposizione di firma autografa, nonché timbro personale recante la sigla '"IP", numero della licenza, cognome e nome.

 

(b) Negli atti di competenza degli IPS, quanto al comma (a) è da integrarsi con la sigla ""IPS" e la sigla della CS cui si riferisce, e la data di rilascio della certificazione lPS.

 

(c) IP ed IPS non sono autorizzati a effettuare attestazioni concernenti la propria attività.

 

 

 

2.7 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

2.7.1. Disposizioni finali

 

(a) L'attività aviolancistica d'interesse militare dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPDI), disciplinata dalla Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito, in quanto svolta sotto il controllo del Ministero Difesa è esclusa dalla disciplina del presente decreto.

 

 

 

(b) L'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, per le finalità di cui al precedente comma (a), può essere effettuata dalla quota dl 500 m su zone lancio con 250 m di raggio. .

 

(c) I lanci effettuati con paracadute vincolato a calotta di tipo emisferico di cui al comma (b), sono validi ai fini del computo dei lanci necessari per il conseguimento della licenza dl paracadutista prevista dall'art.59 del DPR 566/1988

 

 

 

 

 

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 2.7.2. Disposizioni transitorie

 

 (a) Il paracadute principale deve essere obbligatoriamente di tipo planante dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

 (b) Il paracadute ausiliario deve essere obbligatoriamente di tipo direzionale o planante dotato di pilotino estrattore dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

 (c) L'imbragatura idonea all'installazione dei due paracadute e relativi accessori deve essere obbligatoriamente di tipo tutto dietro dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto; dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto deve essere obbligatoriamente munita di vincolo di collegamento tra le bretelle del paracadute principale ed il comando di apertura dell'ausiliario.

 

 (d) Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il paracadute deve essere sempre di tipo planante ed il paracadute ausiliario di tipo planante o direzionale in ogni caso.

 

 

 

 

 

 

 

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* SCHEDE DI ADDESTRAMENTO PER PARACADUTISTI

 

SCHEDA P/l *PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI BASICHE DI SICUREZZA

 

Obiettivo

 

Garantire che l'attività addestrativa di scuola sia effettuata in condizioni di sicurezza.

 

Validità

 

Le disposizioni di scheda valgono per l'attività effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3. Per paracadutisti con licenza in esercizio vale la disciplina di esercizio di cui alla sez. l.

 

01 ldoneità dell'area di atterraggio

 

Sono idonee le aree aeroportuali senza vincoli dimensionali, oppure le aree non aeroportuali aventi le seguenti dimensioni minime libere da ostacoli pericolosi:

 

(a) metri 300 di raggio per attività generale (ammesso qualsiasi tipo di paracadute).

 

(b) metri 200 di raggio per attività limitata (ammessi solo paracadute principali plananti e paracadute ausiliari direzionali o plananti).

 

Con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e del paracadute ausiliario direzionale o planante i limiti sopra indicati saranno così modificati:

 

(a) metri 200 di raggio per attività con paracadute ausiliari direzionali.

 

(b) metri 100 di raggio per attività con paracadute ausiliari plananti

 

Sono classificati ostacoli pericolosi: linee elettriche e telefoniche, torri, edifici, corsi e specchi d'acqua con caratteristiche a rischio di annegamento, alberi d'alto fusto, aree di parcheggio, strade provinciali o di categoria superiore, rilievi orografici significativi e dirupi.

 

02 Attrezzature al suolo

 

E' prescritta la presenza sull'area di atterraggio di:

 

(a) Una radio di collegamento T/B/T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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b) Una manica a vento, od altri mezzi idonei ad indicare ai paracadutisti direzione ed intensità del vento al suolo.

 

(c) Una cassetta di pronto soccorso.

 

(d) Un telefono disponibile nelle adiacenze per richieste di soccorso.

 

(e) Per le zone permanenti di attività:

 

- Planimetria con indicazione delle aree di atterraggio per allievi e di quelle nelle quali è vietato o limitato l'atterraggio con paracadute:

 

* zona ripiegamento - divieto assoluto

 

*zona pubblico - divieto assoluto

 

*zona interdetta agli atterraggi con "ganci" consistente in una fascia di rispetto di almeno 100 m. attorno alle aree di cui sopra.

 

03 Equipaggiamento da lancio

 

Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in esercizio, integrato da quanto segue.

 

(a) Il paracadute principale deve essere di modello non controindicato all'utilizzo da parte di paracadutisti principianti (in base alle indicazioni del costruttore od agli standard internazionali), atto a garantire l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 5 m/s senza utilizzo dei comandi di manovra.

 

(b) Il paracadute ausiliario deve essere atto a garantire l'atterraggio con velocità verticale non superiore a 6 m/s senza utilizzo dei comandi di manovra.

 

(c) Qualora l'apertura del paracadute principale sia attuata mediante Fune di Vincolo con l'aeromobile, la stessa deve essere agganciata ad un punto idoneo predisposto e non deve poter interferire con i piani di coda dell'aeromobile; l'estremità agente sul paracadute deve essere installata in modo da operare sia l'apertura del contenitore che l'estrazione iniziale del paracadute dallo stesso, anche quando presente un pilotino estrattore; obbligo di un coltello a bordo dell'aeromobile per tagli di emergenza.

 

(d) Obbligo di indossare casco protettivo rigido coprente la nuca (eccetto nei lanci tandem), calzature chiuse senza parti suscettibili di impigliamento, abbigliamento coprente gli arti.

 

(e) Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri paracadutisti, l'allievo deve indossare equipaggiamento "tuttodietro", con l'entrata in vigore dell'obbligo del paracadute principale planante e di quello ausiliario direzionale o planante, munito di tali tipi di velature.

 

Nota: Vedi Disposizioni Transitorie, Sez. 3 comma c.

 

(f) Sino al superamento del Test 4 (Figure Associate) di cui alla sez 1.1:

 

(1) Il sistema di apertura manuale del paracadute principale deve essere composto da maniglia con cavo e pilotino a molla.

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/1

 

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(2) Negli equipaggiamenti "tuttodietro" il sistema di sgancio del paracadute principale deve essere di tipo azionabile con una sola mano, e deve avere un sistema di collegamento con l'apertura del paracadute di emergenza.

 

(g) Nei lanci con caduta libera, qualora il paracadutista possieda esperienza di non meno di cinque lanci con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, è raccomandata la presenza di un congegno supplementare di apertura automatica sino al superamento del Test 2 (Giri) di cui alla sez. 1.1; qualora non possieda la predetta esperienza, è raccomandata sino al superamento del Test 4 (Figure Associate). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il congegno supplementare di apertura automatica sarà obbligatorio sin dal primo lancio, anche per i lanci con apertura del paracadute mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, fino al superamento del Test 4 (Figure Associate).

 

(h) Nei primi cinque lanci individuali con paracadute planante, è raccomandata assistenza all'allievo nella manovra paracadute, mediante radio od altro metodo idoneo.

 

04 Quote di apertura

 

Vale quanto disposto alla sez. 1.6 per i titolari di licenza in esercizio, integrato da quanto segue:

 

Nei lanci con assistenza in caduta libera da parte di altri paracadutisti, quota minima di apertura per l'allievo 3.000 ft/900 m AGL.

 

05 Limiti operativi

 

Ai paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio non e' consentito effettuare lanci:

 

(a) Al di fuori delle aree idonee di cui al punto 01.

 

(b) Quando l'area di atterraggio non è visibile.

 

(c) In presenza di vento superiore a 7 m/s (14 kts), con paracadute principale planante e paracadute ausiliario direzionale o planante; in presenza di vento superiore a 4 m/s (8 kts) con altri tipi di paracadute.

 

Nota: Dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di paracadute principale planante ed ausiliario direzionale o planante il limite operativo in presenza di vento superiore a 4 m/s (8 kts) decadrà automaticamente.

 

(d) Notturni.

 

(e) Da alte quote, quali definite alla sez. 1.7.

 

(f) Quale operatore foto/cine/video

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/2

 

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PER IL PARACADUTISMO

 

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SCHEDA P/2 ADDESTRAMENTO PROPEDEUTICO AI LANCI

 

Obiettivo:

 

Avviare l'allievo ai lanci con le nozioni elementari e l'addestramento per il corretto uso dell'equipaggiamento e per il comportamento a bordo dell'aeromobile e nei lanci.

 

Parte teorica

 

* Presentazione dell'equipaggiamento da lancio da utilizzarsi: descrizione, caratteristiche e prestazioni, sequenza di apertura.

 

* Preparazione ed indossaggio dell'equipaggiamento.

 

* Imbarco, sistemazione e comportamento a bordo dell'aeromobile.

 

* Modalità di uscita dall'aeromobile per il lancio.

 

* Forze che agiscono sul corpo all'uscita ed in caduta, concetto di equilibrio e di stabilita' del corpo in caduta.

 

* Acquisizione di stabilita' e comportamento sino all'apertura.

 

* Tecnica per l'apertura del paracadute principale.

 

* Verifica post-apertura dello stato del paracadute.

 

* Manovre per prevenire collisioni con altri paracadutisti.

 

* Valutazione di: posizione rispetto all'area di atterraggio, direzione ed intensità del vento.

 

* Modalità di utilizzo del paracadute per atterraggio in area prestabilita, in funzione del vento e degli ostacoli al suolo.

 

* Stima del punto di atterraggio.

 

* Comportamento del vento in prossimità di ostacoli (turbolenze).

 

* Manovre per prevenire atterraggi su ostacoli.

 

* Manovra della velatura in preparazione all'atterraggio.

 

* Modalità e comportamento nella fase di atterraggio.

 

* Comportamento al suolo in un'area aeroportuale.

 

* Procedure in situazioni di emergenza, in riferimento al tipo di aeromobile e di paracadute da utilizzarsi: avarie all'aeromobile; apertura accidentale a bordo od in fase di uscita; malfunzionamenti in fase di apertura (con particolare riferimento alla velocità di discesa); collisioni; atterraggi su ostacoli pericolosi; trascinamento al suolo.

 

* Comportamento in discesa con il paracadute ausiliario.

 

* Norme generali di prevenzione degli incidenti.

 

* Condizioni di salute sconsigliate per l'effettuazione di lanci.

 

* Nozioni di normativa aeronautica attinente il paracadutismo.

 

* Norme generali di comportamento in caso di avaria all'aeromobile nella fase di decollo o immediatamente successiva .

 

 

 

 

 

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Scheda P/2

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 24

 

 

 

Parte pratica

 

Addestramento al suolo per:

 

* Preparare al lancio ed indossare l'equipaggiamento.

 

* Controlli pre-indossaggio, pre-imbarco, pre-lancio.

 

* Imbarco, sistemazione a bordo, posizionamento in uscita.

 

* Posizione di stabilità in caduta.

 

* Manovra di apertura del paracadute principale. .

 

* Comportamento a paracadute aperto.

 

* Posizione e movimenti per l'atterraggio, in riferimento al tipo di paracadute principale ed ausiliario utilizzati.

 

* Procedure di emergenza in apertura del paracadute, incluso sgancio se previsto, con l'ausilio di una imbracatura sospesa.

 

* Atterraggi su ostacoli ed ammaraggi.

 

* Trascinamento al suolo.

 

* Ripiegamento del paracadute principale utilizzato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/3

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 25

 

 

 

SCHEDA P/3 ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA

 

Obiettivo

 

Addestrare alle tecniche di lancio previste dai Test per il rilascio della licenza di cui alla sez. 1.1.

 

Requisiti di ammissibilità

 

Avere completato l'addestramento di scheda P/2, convalidato sul libretto di attestazione dell'istruzione.

 

Parte teorica

 

Introduzione dei seguenti argomenti in riferimento all'esercizio programmato:

 

(a) Per i lanci individuali:

 

* Parametri di caduta libera: tempo, velocità, traiettoria.

 

* Mantenimento della stabilità in apertura.

 

* Condizioni nella caduta libera prolungata: coscienza della quota; uso dell'altimetro, azioni compensative di instabilità.

 

* Assi di riferimento per la caduta libera.

 

* Azioni per la rotazione controllata sugli assi di riferimento.

 

* Azioni per la modifica controllata della traiettoria di caduta.

 

(b) Per i lanci di Lavoro Relativo (R.W ):

 

* Spostamenti orizzontali e verticali di entità e velocità controllata.

 

* Tecniche per il contatto tra paracadutisti in caduta libera.

 

* Procedure standard di sicurezza: uscita dall'aeromobile, avvicinamento, contatto, volo in formazione, separazione, segnalazione ed apertura del paracadute, prevenzione di collisioni, atterraggi in gruppo in zone ristrette.

 

* Comportamento in situazioni anomale o di emergenza: apertura accidentale del paracadute, rottura di formazioni, collisioni.

 

(c) Per le manovre a paracadute aperto:

 

* Tecnica per l'atterraggio su un punto prestabilito.

 

(d) Per la tecnica di Auto-Lancio (A.L.):

 

* Nozioni di meteorologia che interessano il paracadutismo: regime dei venti alle diverse quote, brezze, turbolenze dinamiche e termiche, problemi legati ai cumulonembi.

 

*Nozioni aeronautiche: indicazioni goniometriche dl rotta, indicazioni di direzione ed intensità del vento, metodi di comunicazione e collaborazione con il pilota dell'aeromobile.

 

* Elementi che condizionano il punto ottimale di apertura in relazione al punto di atterraggio prefissato.

 

 

 

 

 

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Scheda P/3

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 26

 

 

 

* Elementi che condizionano il punto ottimale di lancio in relazione al punto di apertura prefissato.

 

* Tecniche per l'utilizzo del derivometro.

 

* Tecniche per valutare rotta e posizione dell'aeromobile.

 

* Metodi per la correzione di errori di rotta in collaborazione con il pilota dell'aeromobile, ai fini del raggiungimento del punto di lancio prefissato.

 

Parte pratica

 

Le modalità di effettuazione dei lanci di addestramento in preparazione dei Test di cui alla sez. 1.1 sono a discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei presenti programmi nonché delle disposizioni seguenti:

 

(a) Il metodo didattico applicato deve essere interamente definito in ordine sia alla sequenza delle fasi addestrative, denominate "livelli", sia alle procedure operative di ogni livello: il manuale operativo del metodo didattico va sottoscritto dal Direttore della SP e dagli IP che lo applicano ed allegato al quaderno tecnico della SP.

 

(b) Sul libretto dei lanci dell'allievo, per ogni lancio va annotata la sigla identificativa del metodo applicato, nonché il livello ed esercizio effettuato.

 

(c) Nei lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, il DL deve essere titolare della "CS DL". negli altri casi può essere un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP.

 

(d) L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora abbia effettuato almeno cinque lanci con paracadute ad apertura automatica mediante Fune di Vincolo o metodi equivalenti, e qualora in almeno tre lanci consecutivi aventi procedure ed equipaggiamenti analoghi a quelli previsti nei primi lanci con caduta libera, abbia dimostrato la corretta acquisizione della posizione idonea all'apertura del paracadute e l'effettuazione dell'esercizio di apertura simulata del paracadute.

 

(e) Qualora l'allievo non possieda i requisiti di cui al precedente comma (d) può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, con assistenza durante la fase di caduta libera mediante affiancamento da parte di due paracadutisti titolari di "CS AFF" sino al superamento del Test 1 (Stabilita' ed autocoscienza), successivamente con assistenza mediante affiancamento da parte di un titolare della predetta CS sino al superamento del Test 2 (Giri).

 

(f) l lanci con paracadute ad apertura automatica di cui al precedente comma (d) possono essere parzialmente o totalmente sostituiti da lanci quale passeggero di paracadute biposto (tandem), qualora l'equipaggiamento sia dotato di sistemi atti a consentire al passeggero la sperimentazione delle operazioni di apertura del paracadute principale e di manovra del paracadute aperto. L'allievo può effettuare lanci individuali con caduta libera, subordinatamente al giudizio dell'IP, qualora in almeno un lancio tandem abbia effettuato autonomamente l'azione corretta di apertura del paracadute alla quota prestabilita; nel primo lancio individuale con caduta libera va assistito mediante uno stabilizzatore ad estrazione automatica, oppure mediante affiancamento da parte di almeno un paracadutista titolare di "CS AFF".

 

 

 

 

 

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Scheda P/3

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 27

 

 

 

(g) All'atto della transizione del paracadutista a tipi di paracadute oppure a sistemi di apertura del principale oppure a procedure di utilizzo del paracadute ausiliario diversi da quelli dell'addestramento iniziale, l'IP che impartisce il relativo addestramento lo convalida sul libretto di attestazione dell'istruzione e sul libretto dei lanci del paracadutista.

 

(h) I lanci di addestramento per il Test 5 (lavoro relativo) sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP, dopo il completamento dei Test precedenti.

 

(i) l lanci di addestramento con esercizi di "lavoro relativo" in gruppi composti da tre o più paracadutisti, sono effettuabili dopo il superamento del Test 5.

 

Attività addestrativa di ripresa

 

In caso di assenza prolungata dai lanci, per la ripresa si osservano le disposizioni seguenti:

 

(a) Allievi con Test 1 non ancora convalidato: oltre 30 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo esercizio effettuato.

 

(b) Allievi con Test 1 convalidato, ma con Test 5 non ancora convalidato:

 

(l) oltre 60 giorni, un lancio di conferma dell'ultimo Test convalidato;

 

(2) oltre 3 mesi, un lancio di conferma del Test 1 e successivamente un lancio di conferma dell'ultimo Test convalidato: in alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF" di conferma dell'ultimo esercizio effettuato.

 

(c) Allievi con Test 5 convalidato: oltre 3 mesi, un lancio individuale con esercizio a discrezione dell'IP.

 

(d) .Paracadutisti con licenza fuori esercizio ai sensi della sez. 35.3 oppure scaduta:

 

(l) Oltre 3 mesi, un lancio individuale: quota e livello tecnico a discrezione del paracadutista.

 

(2) Oltre 6 mesi, un lancio individuale con ripetizione dell'esercizio del Test 2, ed un lancio individuale con esercizio a discrezione del paracadutista; in alternativa un lancio con un titolare di "CS AFF"; successivamente, sino al rilascio del visto di cui alla sez. 1.3, la partecipazione a lanci con esercizi di gruppo è subordinata al giudizio dell'IP.

 

 

 

 

 

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Scheda P/4

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 28

 

 

 

SCHEDA P/4 . ADDESTRAMENTO PER ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE

 

Obiettivo

 

Completare le abilita' individuali, le capacita' e le nozioni del paracadutista, ed addestrarlo alla gestione tecnica dell'attività di una Scuola di Paracadutismo.

 

Parte teorica

 

Approfondimento delle seguenti materie:

 

*Concetti fisici ed aerodinamici fondamentali attinenti il paracadutismo: leggi fisiche fondamentali, forze, coppie di forze, energie nei corpi in moto nell'aria, condizioni di equilibrio, resistenza e portanza e parametri influenzanti.

 

*Elementi di meteorologia interessanti il paracadutismo: umidità gradienti termici e barici, conseguenze sul paracadutista in volo e sugli strumenti di uso corrente; spostamento delle masse d'aria, influenza delle condizioni orografiche sul regime locale dei venti (brezze), comportamento del vento in funzione delle superfici e degli ostacoli; turbolenze dinamiche e termiche; problemi connessi alla presenza di cumulonembi.

 

*Fattori che influiscono sul corpo in caduta libera e ne determinano stabilità e movimenti volontari ed involontari, in riferimento agli esercizi di lancio da assegnare agli allievi.

 

*Analisi del comportamento dei paracadute di uso corrente nella fase di apertura e nelle manovre dopo l'apertura.

 

*Tecnologia degli equipaggiamenti da lancio di uso corrente, ai fini della valutazione dello stato di efficienza ed affidabilità: parti metalliche e tessili, sistemi di apertura, di sgancio, accessori.

 

*Congegni automatici di apertura e strumenti di uso corrente: principi di funzionamento, installazione, taratura, attivazione, manutenzione.

 

*Criteri ed accorgimenti di sicurezza nell'attività paracadutistica, con particolare riferimento all'attività di scuola.

 

*Metodi pedagogici utilizzabili nell'impostazione ed effettuazione di lezioni ad allievi paracadutisti.

 

*Elementi di legislazione e convenzioni aeronautiche degli utenti dello spazio aereo.

 

Parte pratica

 

Dopo il superamento della prima fase dell'accertamento di idoneità per abilitazione di IP di cui alla sez. 2.3.3, il paracadutista deve partecipare a non meno di 20 giornate di attività della SP in cui opera 1'IPS che ha vistato la domanda di cui alla sez. 2.3.2 comma (a) coadiuvandolo nell'attività didattica ed assolvendo i compiti affidati, e partecipare all'istruzione propedeutica ed all'avviamento ai lanci degli allievi della SP.

 

Il predetto IPS è garante della regolare effettuazione dell'addestramento pratico, da annotarsi sul quaderno tecnico della SP.

 

 

 

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Scheda P/5

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 29

 

 

 

SCHEDA P/5 * ADDESTRAMENTO ALLA TECNICA DI LANCIO:

 

"LAVORO RELATIVO A PARACADUTE APERTO" (CRW)

 

Obiettivo

 

Addestrare alle tecniche di lancio che prevedono il contatto tra paracadutisti a paracadute aperto, denominate anche "Canopy Relative Work" (CRW).

 

Requisiti di ammissibilità

 

Avere non meno di 30 lanci con paracadute planante, e il Test 5 di cui alla sez. 1.1 convalidato.

 

Parte teorica

 

* Criteri di sicurezza preventiva: idoneità dell'equipaggiamento, delle condizioni meteorologiche ed orografiche, quote AGL.

 

* Comunicazioni convenzionali tra i paracadutisti.

 

* Compensazione di livelli e distanze per l'avvicinamento, tecnica di utilizzo di comandi e bretelle.

 

* Avvicinamento finale.

 

* Manovre evasive e riposizionamento per agganci mancati.

 

* Aggancio e modifica del punto di aggancio.

 

* Manovre del paracadute nel volo in formazione agganciati.

 

* Procedure di separazione.

 

* Procedure di atterraggio in formazione.

 

* Procedure in situazioni di emergenza.

 

Parte pratica

 

Le modalità di effettuazione dell'addestramento sono a discrezione dell'IP responsabile, nel rispetto delle altre disposizioni dei presenti programmi nonché delle disposizioni seguenti:

 

(a) l lanci di addestramento sono effettuabili con l'IP o con un paracadutista con licenza in esercizio designato dall'IP.

 

(b) Nei lanci di lavoro relativo a paracadute aperto (CRW) l'ultimo aggancio non deve essere effettuato a quota inferiore ai 2500 ft/750 m AGL.

 

(c) L'addestramento previsto dalla presente scheda e' completato quando il paracadutista abbia dimostrato in almeno due lanci la capacita' di effettuare correttamente le seguenti fasi: contatto della propria velatura con l'altro paracadutista, manovre della velatura nel volo in coppia, separazione in prossimità del suolo.

 

(d) La partecipazione a lanci di CRW in gruppi di tre o più paracadutisti è consentita successivamente al completamento dell'addestramento, subordinatamente al giudizio dell'Istruttore qualora il paracadutista sia sprovvisto di licenza in esercizio.

 

 

 

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Scheda P/5

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 30

 

 

 

Convalida dell'addestramento

 

L'IP responsabile conferma il completamento dell'addestramento convalidando gli esercizi sul libretto dei lanci del paracadutista e rilasciando una attestazione controfirmata dal Direttore della SP. Il paracadutista è tenuto a custodire la predetta attestazione e ad esibirla su richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/6

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 31

 

 

 

 SCHEDA P/6 . *ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA

 

  SPECIALE (CS): "DIRETTORE DI LANCIO" (DL)

 

 Obiettivo

 

 Addestrare alle funzioni di Direttore di Lancio a bordo dell'aeromobile per paracadutisti equipaggiati con paracadute ad apertura mediante Fune di Vincolo (FV) o metodi equivalenti.

 

 Requisiti di ammissibilità

 

 a) Essere titolare da almeno 24 mesi di licenza di paracadutista in esercizio, o di titoli equivalenti riconosciuti.

 

b) Avere effettuato non meno di 100 lanci con paracadute planante, di cui 50 negli ultimi 12 mesi.

 

 Parte teorica

 

 *Nozioni relative agli elementi da ispezionare all'imbarco nei paracadute con apertura mediante Fune di Vincolo .

 

*Taratura ed attivazione dei congegni supplementari di apertura automatica di uso corrente.

 

*Attrezzature ed accorgimenti di sicurezza a bordo.

 

*Assistenza al paracadutista nelle fasi di imbarco, volo, sistemazione alla porta, uscita dall'aeromobile.

 

*Terminologia e segnali convenzionali con gli allievi a bordo.

 

*Approfondimento delle nozioni per la determinazione del punto di lancio e per il raggiungimento dello stesso.

 

*Interventi di competenza nelle emergenze a bordo: atterraggi di fortuna, lanci di emergenza, apertura accidentale di paracadute, paracadutista impigliato all'esterno dell'aeromobile.

 

 Parte pratica

 

 Cinque voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con FV, con presenza a bordo dell"'IPS DL" responsabile dell'addestramento o di un titolare di "CS DL" designato dall'IPS.

 

 Giudizio di idoneità

 

 Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS qualora nei predetti voli abbia dimostrato corretta applicazione delle tecniche di cui alla parte teorica.

 

Ai sensi degli artt.21, 24, 83 del DPR 566188, è idoneo al rilascio automatico della CS il paracadutista in possesso dei titoli riconosciuti equivalenti all…abilitazione di IP.

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/6

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 32

 

 

 

 Attività annuale per il mantenimento in esercizio

 

 (a) 50 lanci, con 30 minuti complessivi di caduta libera.

 

 (b) l0 voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con FV, da annotarsi sul libretto dei lanci.

 

 Attività addestrativa di ripresa

 

 Dopo oltre 6 mesi di inutilizzo della CS: due voli quale DL per paracadutisti aventi paracadute con FV, con presenza a bordo dell'aeromobile di un "IPS DL" oppure di un titolare di "CS DL" designato dall'IPS.

 

 Esperienza per il rilascio della certificazione "IPS DL":

 

 Quella prevista dall'attività annuale di mantenimento.

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/7

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

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Pag. 33

 

 

 

 SCHEDA P/7 *ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA

 

  SPECIALE (CS): "PILOTA TANDEM" (PT)

 

 Obiettivo

 

Addestrare all'utilizzo di paracadute biposto per trasporto di passeggeri, limitatamente al tipo di equipaggiamento con cui viene effettuato l'addestramento (da annotarsi sulla CS).

 

 Requisiti di ammissibilità

 

(a) Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla sez. 2.3.2 comma (c).

 

(b) Esperienza di almeno uno sgancio del paracadute principale con utilizzo del paracadute di emergenza.

 

 Parte teorica

 

*Caratteristiche e prestazioni dell'equipaggiamento utilizzato.

 

*Procedure di imbrago e di aggancio del passeggero.

 

*Comportamento a bordo dell'aeromobile.

 

*Procedure nell'uscita dall'aeromobile ed in caduta libera.

 

*Verifica post-apertura dell'equipaggiamento.

 

*Procedure a paracadute aperto.

 

* Modalità di atterraggio.

 

*Disposizioni di sicurezza.

 

*Procedure in situazioni di emergenza a bordo e neI lancio.

 

*Ripiegamento e manutenzione dell'equipaggiamento.

 

Parte pratica

 

Applicazione del programma addestrativo raccomandato dalla casa costruttrice dell'equipaggiamento, effettuando non meno di 5 lanci in coppia con paracadutisti titolari di "CS PT" oppure con altri candidati alla stessa CS, dei quali non meno di uno quale passeggero e non meno di 4 quale pilota; nel lancio finale il passeggero è l'"IPS PT" titolare dell'addestramento che valuta l'abilita' acquisita dal paracadutista.

 

E' ammessa l'effettuazione di addestramento ridotto per i titolari della stessa CS per altri equipaggiamenti.

 

Giudizio di idoneità

 

Il paracadutista è idoneo al rilascio della CS se nel lancio finale di valutazione effettua correttamente le procedure previste; salvo qualora durante l'addestramento

 

 

 

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Scheda P/7

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 34

 

 

 

 

 

in due casi abbia estratto lo stabilizzatore oppure azionato l'apertura del paracadute sotto la quota minima indicata, oppure qualora in due lanci non abbia recuperato la posizione di stabilità dopo l'uscita nei limiti di tempo indicati.

 

 Attività addestrativa iniziale

 

 Dopo il completamento del predetto addestramento è prescritta l'effettuazione presso una SP di non meno di 5 lanci tandem con passeggeri paracadutisti in attività aventi il Test 2 di cui alla sez. 1.1 convalidato, prima di trasportare passeggeri sprovvisti del predetto requisito.

 

 Attività annuale di mantenimento in esercizio

 

 - 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, fra i quali 25 con paracadute biposto di cui almeno 3 ogni 3 mesi.

 

 Attività addestrativa di ripresa

 

 (a) Oltre 3 mesi di inutilizzo della CS: due lanci con passeggeri paracadutisti in attività aventi il Test 2 di cui alla sez. 1.1 convalidato.

 

 (b) Oltre 6 mesi: un lancio con un passeggero titolare di ""CS PT" in esercizio, successivamente due lanci come al comma (a).

 

 (c) Oltre 12 mesi: un lancio di rivalutazione con passeggero un "IPS PT"', successivamente due lanci come al comma (a).

 

 Esperienza per il rilascio della certificazione ""IPS PT"

 

 - 1.000 lanci ad apertura comandata, tra cui 100 lanci con paracadute biposto dopo il rilascio della CS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/8

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 35

 

 

 

 SCHEDA P/8 *ADDESTRAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' A TECNICA

 

  SPECIALE (CS): "ASSISTENTE ACCELERATED FREE FALL" (AFF)

 

 Obiettivo

 

Addestrare ad affiancare e dare assistenza durante la caduta libera, ad allievi in addestramento con metodi didattici che non prevedono precedente esperienza di lanci con paracadute ad apertura mediante Fune di Vincolo, comunemente denominati ""Accelerated Free Fall".

 

 Requisiti di ammissibilità

 

Possedere i requisiti prescritti per l'ammissibilità all'accertamento di idoneità per l'abilitazione di IP, di cui alla sez. 2.3.2 comma (c).

 

 Parte teorica

 

*Evoluzione e filosofia di utilizzo del metodo didattico AFF.

 

*Livelli di perfezionamento progressivo del programma.

 

*Procedure standard nei lanci AFF.

 

*Disposizioni generali di sicurezza.

 

*Procedure in situazioni di emergenza (a bordo, in caduta libera, a paracadute aperto).

 

Parte pratica

 

(a) Effettuazione corretta dei seguenti esercizi, in riferimento al programma standard internazionale del metodo AFF.

 

(l) un lancio di valutazione dell'abilità del paracadutista negli esercizi in caduta libera in formazione.

 

(2) un lancio di terzo livello AFF quale assistente primario.

 

(3) un lancio di terzo livello AFF quale assistente secondario.

 

(4) un lancio di quarto livello AFF.

 

(b) Preparazione teorica e pratica al suolo di:

 

(l) un lancio di terzo livello quale assistente primario.

 

(2) un lancio di terzo livello quale assistente secondario.

 

(3) un lancio di quarto livello.

 

(c) Analisi e debriefing dei lanci AFF eseguiti.

 

 

 

Giudizio di idoneità

 

La valutazione è effettuata mediante punteggi relativi alla parte pratica, espressi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda P/8

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 36

 

 

 

 in conformità agli standard internazionali di valutazione; nei lanci di valutazione l'"IPS AFF" titolare dell'addestramento, oppure un paracadutista con "CS AFF" in esercizio designato dall'IPS, funge da allievo.

 

 Il paracadutista può conseguire da 0 a 4 punti per ogni esercizio del gruppo (a), da 0 a 16 punti per ogni esercizio dei gruppi (b), (c), ed ha facoltà di effettuare non oltre due ripetizioni per migliorare il punteggio; è idoneo al rilascio della CS qualora consegua 12 punti negli esercizi del gruppo (a) e 36 punti negli esercizi dei gruppi (b), (c).

 

 Attività annuale di mantenimento in esercizio:

 

 - 50 lanci con 30 minuti complessivi di caduta libera, di cui almeno 25 quale Assistente AFF.

 

 Attività addestrativa di ripresa:

 

 (a) Oltre 3 mesi di inutilizzo della CS: due lanci di terzo livello AFF quale assistente secondario.

 

 (b) altre 6 mesi: 4 lanci come al comma (a).

 

 (c) altre 12 mesi: un lancio di rivalutazione di quarto livello AFF con un "IPS AFF" quale allievo, successivamente 3lanci come al comma (a).

 

 Esperienza per il rilascio della certificazione "IPS AFF".

 

 - 1.000 lanci ad apertura comandata, tra cui 100 lanci quale assistente AFF dopo il rilascio della CS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Disciplina Scuola di Paracadutismo

 

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

 

PER IL PARACADUTISMO

 

Pag. 37

 

 

 

SEZIONE 4

 

DISCIPLINA DI SCUOLA DI PARACADUTISMO

 

 01 Classificazione di attività di scuola

 

 E' classificata attività di scuola di paracadutismo, l'attività effettuata da allievi e da paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.4, nonché l'attività volta al rilascio o reintegrazione in esercizio delle CS ed abilitazioni per paracadutisti.

 

 02 Organizzazioni autorizzate all'attività di scuola

 

 (a) L'attività di scuola di paracadutismo è consentita nell'ambito di Scuole di Paracadutismo (SP) di cui all'art.1 lettera v deI DPR 566/1988, autorizzate dalla DGAC. L'autorizzazione può essere richiesta da organizzazioni che dispongano del personale e mezzi sottoelencati:

 

(l) Direttore della SP, maggiorenne e titolare di licenza di paracadutista. Nel primo biennio di attuazione del presente decreto la licenza di paracadutista non è richiesta per coloro che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di direttore di una Scuola di paracadutismo.

 

(2) Un Istruttore di Paracadutismo (IP) con abilitazione in esercizio (che può essere anche Direttore della SP).

 

(3) Un'area di atterraggio idonea, in riferimento alle caratteristiche tecniche definite nella scheda "prescrizioni e raccomandazioni basiche di sicurezza' della sez. 3.

 

(4) Un aeromobile certificato ai lanci (sia esso in proprietà, esercenza o nolo).

 

(5) Equipaggiamenti da lancio ed attrezzature idonee per l'effettuazione dell'addestramento previsto per gli allievi.

 

(b) L'istruzione propedeutica al suolo per l'avviamento ai lanci può essere effettuata senza specifica autorizzazione anche presso Centri Operativi o d'Addestramento di Paracadutismo (COAP) di cui all'art. 1 lettera r del DPR 566/1988, affiliati ad una SP ubicata nella stessa DCA, o nella DCA più vicina in caso di inesistenza di SP nella stessa DCA; l'affiliazione e' gratuita. Il responsabile tecnico di un COAP è un paracadutista titolare di licenza. L'attività didattica ed addestrativa dei COAP è soggetta alla supervisione e vigilanza della SP di affiliazione.

 

 03 Modalità di rilascio dell'autorizzazione

 

 (a) Il Direttore della SP presenta alla DGAC domanda di rilascio dell'autorizzazione e mezzi minimi prescritti, precisa l'ubicazione della sede e delle aree di atterraggio, nominativo degli IP in organico, data prevista di inizio attività, nominativo ed ubicazione dei COAP affiliati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (b) Il visto della DCA è rilasciato previa visione dei seguenti documenti in originale:

 

(1) Licenza di paracadutista del Direttore della SP.

 

(2) Licenza ed abilitazioni degli IP e loro dichiarazione di assenso all'inserimento in organico.

 

(3) Visto del Direttore o gestore dell'aeroporto, qualora l'area di atterraggio sia aeroportuale; oppure assenso del proprietario del terreno, nonché dichiarazione del capo-Istruttore di idoneità ad attività di scuola generale oppure limitata, qualora l'area non sia aeroportuale.

 

 (c) L'autorizzazione vale 36 mesi. per il rinnovo si applicano le stesse modalità.

 

 04 Condizioni di esercizio dell'autorizzazione

 

Nel corso di validità è consentita la modifica dell'organico IP, della sede, delle aree di atterraggio, dei COAP affiliati, mediante notifica alla competente DCA ed esibizione dei documenti prescritti; è consentita la sostituzione di piloti ed aeromobili, nonché la partecipazione temporanea di IP fuori organico, senza notifica alla DCA.

 

L'autorizzazione è automaticamente sospesa in caso di indisponibilità del personale o dei mezzi minimi previsti; può altresì' essere sospesa o revocata, qualora vengano riscontrate irregolarità nei documenti presentati per il rilascio oppure nell'espletamento degli atti di competenza, oppure sia stata effettuata attività in violazione delle disposizioni dei presenti programmi.

 

 05 Quaderno tecnico della SP

 

(a) E' prescritta la tenuta di un quaderno tecnico annuale, i cui dati fanno fede per gli atti di competenza, nel quale devono essere annotati quotidianamente a cura del Direttore della SP:

 

(l) Numero dei lanci effettuati, distinti tra paracadutisti con o senza licenza in esercizio ai sensi

 

della sez. 1.3.

 

(2) Nominativo degli Istruttori operanti.

 

(3) Nominativo degli allievi avviati ai lanci.

 

(4) Attività addestrativa effettuata da IP e coadiutori con applicazione delle CS possedute,

 

nonché dai candidati al conseguimento delle CS di cui alla sez. 1.5 o dell'abilitazione di

 

Istruttore, in ordine a rilascio, rinnovo, reintegrazione o mantenimento in esercizio delle stesse.

 

(5) Estremi degli atti rilasciati.

 

(6) Estremi degli incidenti che hanno comportato accertamenti e ricoveri ospedalieri e relativi

 

esiti, con indicazione del metodo didattico ed esercizio in effettuazione.

 

(b) Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviato agli uffici indicati dalla DGAC il riepilogo dei predetti dati relativi all'anno precedente.

 

(c) Il quaderno va conservato per non meno di 5 anni, e consegnato alla DCA competente in caso di cessazione dell'attività prima del predetto termine.

 

 06 Assicurazioni

 

E' prescritta la copertura assicurativa da parte della SP dei rischi di responsabilità

 

 

 

 

 

 

 

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 civile verso gli allievi e verso terzi, connessi all'attività della SP' inclusa la colpa grave da parte del personale operante, con massimale minimo di Lire un miliardo per sinistro. il valore è aggiornato automaticamente in base agli indici ISTAT sul costo della vita.

 

 07 Documenti abilitanti ai lanci per allievi paracadutisti

 

(a) Per la partecipazione ai corsi di avviamento ai lanci, l'allievo deve presentare domanda in carta libera conforme al modello G allegato.

 

(b) L'allievo può effettuare attività addestrativa qualora disponga di libretto di attestazione dell'istruzione conforme all'allegato B, il quale non ha scadenza, nonché di libretto dei lanci, assicurazione e certificato di idoneità psicofisica quali previsti per i paracadutisti con licenza; la licenza scaduta o non in esercizio equivale al libretto di attestazione dell'istruzione.

 

 08 Atti di competenza della SP

 

(a) Il rilascio di libretti, certificazioni, visti ed attestazioni di istruzione e di attività addestrativa è competenza delle SP, anche per conto dei COAP affiliati.

 

(b) Sono riconosciuti gli atti recanti nominativo e numero interno di registrazione della SP, data di rilascio, estremi del paracadutista e della licenza (del documento di identità' nei libretti di attestazione dell'istruzione per allievi), convalida del Direttore della SP e del Capo-Istruttore.

 

(c) Il rilascio può essere a titolo oneroso. non possono essere applicate tariffe differenziate agli atti rilasciati per conto dei COAP affiliati.

 

 09 Competenze del Direttore della SP

 

 Al Direttore della SP competono le prerogative e responsabilità' connesse alla regolarità di dichiarazioni e documentazioni presentate per il rilascio dell'autorizzazione, all'esistenza dei requisiti prescritti per l'effettuazione dell'attività di scuola, alla regolarità degli atti rilasciati, alla tenuta del quaderno tecnico, all'applicazione di sanzioni verso allievi e personale in organico, in ordine a violazioni di disposizioni interne della Scuola.

 

 10 Competenze dell'Istruttore di Paracadutismo (IP)

 

 II Direttore della SP designa uno degli IP in organico quale Capo-Istruttore; ad esso competono funzioni di coordinamento delle attività tecniche e didattiche della SP nonché le competenze previste dal DPR 566188, ferme restando le prerogative e responsabilità' individuali degli IP nelI'espletamento delle funzioni di competenza.

 

Agli IP operanti nella SP competono le seguenti funzioni, nel rispetto delle normative attinenti il paracadutismo e delle disposizioni dei presenti programmi.

 

 (a) Direzione tecnica dell'attività e supervisione dei coadiutori delle mansioni affidate. .

 

 

 

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 (b) Verifica dell'efficienza degli equipaggiamenti da lancio e delle attrezzature della SP.

 

 (c) Verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3:

 

(l) Verifica dei documenti abilitanti al lancio, fatto salvo il disposto dell'art 26 del DPR 566/88.

 

(2) Giudizio tecnico di idoneità di equipaggiamento ed abbigliamento da lancio di proprietà del paracadutista.

 

(3) Giudizio tecnico di idoneità ai lanci delle condizioni operative.

 

(4) Assegnazione degli esercizi, e richiesta di ripetizione di Test già convalidati qualora ne ravvisi la necessita'.

 

(5) Designazione del DL a bordo.

 

(6) Applicazione di provvedimenti tecnici per violazioni alle disposizioni dei programmi addestrativi.

 

 (d) Verso i paracadutisti con licenza in esercizio ai sensi della sez. 35.3 che effettuano attività autonoma nell'ambito della SP.

 

(l) Verifica della validità della licenza, nonché delle CS qualora pertinenti, fatto salvo il disposto dell'art. 26 del DPR 566/88.

 

(2) Segnalazione alla DCA ed agli organi competenti, in ordine a violazioni delle disposizioni dei presenti programmi e delle normative attinenti l'attività paracadutistica.

 

 11 Competenze del Direttore di Lancio (DL) a bordo

 

 Ai DL competono le seguenti funzioni, verso gli allievi ed i paracadutisti sprovvisti di licenza in esercizio ai sensi della sez. 1.3:

 

(a) Accertamento della presenza ed efficienza delle attrezzature per i lanci prescritte a bordo;

 

(b) Ispezione pre-imbarco degli equipaggiamenti individuali ed attivazione degli eventuali congegni di apertura automatica;

 

(c) Assegnazione dei posti a bordo ed istruzioni al pilota sui lanci da effettuare, nel rispetto delle consegne dell'Istruttore;

 

(d) Determinazione del punto di lancio ed azioni relative;

 

(e) Interventi previsti in situazioni di emergenza.